Statuto

Aggiornamento secondo le decisioni dell’Assemblea Generale Ordinaria del 25 ottobre 2008

Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita una Associazione denominata: Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva SITCC. La sede è in Roma.

Art. 2 – OGGETTO

La SITCC non ha scopo di lucro. Promuove le attività che possano portare ad un approfondimento degli aspetti clinici, teorici e applicativi dell’approccio cognitivo comportamentale ai problemi psicologici.

A tal fine la SITCC:
svolge attività didattica, di ricerca, editoriale e informativa attraverso l’istituzione di corsi, la conduzione di studi, la pubblicazione di opere, elaborati, bollettini e rassegne;
promuove convegni, congressi, conferenze, simposi, a carattere nazionale ed internazionale;
stabilisce contatti e collaborazioni partecipando ad ogni iniziativa ritenuta utile al conseguimento dell’oggetto sociale.

Art. 3 – ACQUISIZIONE DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

Potranno essere ammessi all’Associazione le persone fisiche e giuridiche interessate agli scopi che l’Associazione si prefigge e che agiscono nello specifico campo della psichiatria, della psicoterapia e della psicologia.

L’acquisio della qualità di associato comporta l’assunzione di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dallo statuto.

Sulle domande di ammissione e sulla qualifica del socio delibera il Comitato Direttivo a maggioranza.

I Soci sono distinti in cinque categorie:

a) Soci Aderenti: sono coloro che pur interessati agli scopi della associazione non richiedono o non possiedono i requisiti per diventare soci ordinari e quegli enti, istituti o associazioni che ne facciano specifica richiesta e che, nel caso, possano così avvalersi della dizione di associato S.I.T.C.C.;

b) Soci Corrispondenti: sono coloro che stanno attuando un percorso formativo per diventare Soci Ordinari;

c) Soci Ordinari: laureati iscritti all’Albo degli psicoterapeuti quindi abilitati all’esercizio dell’attività psicoterapeutica che abbiano completato come Corrispondenti un corso formativo in una scuola di psicoterapia riconosciuta MURST oppure che abbiano effettuato un periodo di training di almeno tre anni e di complessive quattrocento ore sotto la guida di due didatti che esprimano parere favorevole motivato, con una valutazione periodica durante il corso degli anni e superato un esame finale;

d) Soci Didatti: possono divenire Soci Didatti i Soci Ordinari da almeno sei anni che si siano particolarmente distinti per la loro attività scientifica e/o didattica nel perseguimento degli scopi societari.

Per acquisire la qualifica a Socio Didatta i Soci Ordinari da almeno sei anni che hanno svolto un periodo di almeno 3 anni di co-didatta presenteranno domanda alla Commissione Scientifico Didattica allegando il Curriculum Vitae ed il parere favorevole e motivato dei Didatti con cui hanno svolto l’attività di co-didatta. La CSD valuterà il Curriculum sulla base di una griglia di criteri oggettivi ed esplicitati che misura l’attività didattica, editoriale, societaria e scientifica. Tale griglia viene rivista e aggiornata periodicamente dall’Assemblea dei Didatti. Dopo la valutazione positiva della CSD, l’Assemblea dei Didatti ratifica l’ammissione del nuovo Socio Didatta a meno che non ci sia l’opposizione motivata di almeno due Didatti.

In tal caso il voto sull’ammissione del candidato sarà espresso a maggioranza dei presenti ma solo nella successiva Assemblea dei Didatti.

I motivi della sospensione della nomina a Socio Didatta vengono comunicati al candidato dal Didatta presentatore ed il candidato ha il diritto all’accesso a tutti gli atti che lo riguardano.

Il mantenimento della qualifica di Socio Didatta è subordinata ad un’attività scientifico-didattica e societaria appropriata.

L’Assemblea dei Didatti approva ed aggiorna l’elenco dei criteri che i Soci Didatti debbono soddisfare per il mantenimento della qualifica stessa.

I Soci Didatti che avviano una qualsiasi attività Didattica o formativa per la quale richiedano il riconoscimento societario o che accettino un Didatta aggiunto in un training ne danno comunicazione scritta alla CSD che provvederà, previa valutazione delle conformità alle Linee Guida, a darne comunicazione all’interno della Società ;

e) Soci Onorari: tale qualifica è attribuita a chi abbia acquisito particolari benemerenze per l’approccio cognitivo comportamentale.

Ogni Socio, ad eccezione dei Soci Onorari, è tenuto a pagare le quote sociali di iscrizione e contribuzione che vengono stabilite dal Comitato Direttivo.

In via straordinaria la Commissione Scientifica e Didattica può proporre all’Assemblea dei Didatti l’attribuzione della qualifica di Socio Ordinario ad un iscritto che ne faccia richiesta e che possa documentare una pluriennale e qualificata esperienza nell’approccio terapeutico comportamentale e/o cognitivo.

Art. 4 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

Il socio perde tale qualità per dimissioni, per decadenza, per esclusione, per morosità, per radiazione. In quest’ultimo caso la decisione dovrà essere deliberata dalla Assemblea dei Soci a seguito di proposta motivata presentata dal Collegio dei Probiviri.

Art. 5 – FONDO COMUNE

Il fondo comune è costituito dalle quote di iscrizione e contribuzione dei soci, di privati o di Enti pubblici nazionali ed internazionali, dai proventi di iniziative sociali e dai beni acquistati con tali entrate.

Art. 6 – ORGANI SOCIALI

Sono organi dell’Associazione:

1) L’Assemblea dei Soci

2) Il Comitato Direttivo

3) Il Presidente

4) Il Segretario

5) L’Assemblea dei Soci Didatti

6) Il Collegio dei Probiviri

Art. 7 – L’ASSEMBLEA

a) L’Assemblea è costituita dai Soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, da altro Socio che parimenti sia in condizioni di intervenirvi. Ogni associato potrà essere portatore, al massimo di n. 2 deleghe.

b) L’Assemblea si riunisce in via ordinaria, su convocazione del Comitato Direttivo, una volta all’anno – entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale – per l’approvazione del conto economico.

c) L’Assemblea deve essere convocata mediante lettera raccomandata, ovvero mediante la Mailing List della Società e Email (per i soci che hanno comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica), pubblicazione sul sito o altri mezzi elettronici atti alla massima diffusione dell’evento, contenente l’indirizzo del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti all’ordine del giorno, inviata agli associati non meno di dieci giorni liberi dalla data fissata; tale termine, in caso di motivata urgenza, potrà essere ridotto a cinque giorni

Nella lettera verrà pure indicata la data per la seconda convocazione, per l’eventualità che in occasione della prima l’Assemblea non potesse validamente costituirsi.

d) L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo; il Segretario del Comitato fungerà da Segretario dell’Assemblea.

e) L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. In prima convocazione è necessaria la presenza di almeno metà degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

In ogni caso, per le delibere attinenti alla proroga della durata, il cambiamento dell’oggetto, sarà necessaria la presenza e il voto della metà più uno degli associati.

f) Le deliberazioni dell’Assemblea, validamente prese, sono obbligatorie anche per gli associati dissenzienti o non intervenuti, esse risulteranno dal verbale della riunione, che verrà trascritto in apposito libro con le firme del Presidente e del Segretario.

g) Alle votazioni sulle questioni riguardanti lo Statuto e il Regolamento dei training, non partecipano i Soci Aderenti, i Soci Corrispondenti e i Soci Onorari.

h) Alle votazioni per la nomina dei componenti del Comitato Direttivo non partecipano i Soci Aderenti.

i) Qualora il socio sia una persona giuridica (istituto, ente o associazione) i suoi diritti saranno esercitati sa un suo delegato opportunamente designato dal suo rappresentante legale.

Art. 8 – ATTRIBUZIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L’Assemblea degli associati:
nomina i componenti del Comitato Direttivo;
approva il conto consuntivo, sottoposto al suo esame unitamente alla relazione del Comitato Direttivo;
delibera su quant’altro riservato alla sua competenza dal presente Statuto e su tutte le questioni sottoposte al suo esame dal Comitato Direttivo.

Art. 9 – COMITATO DIRETTIVO

L’Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo composto da 5 membri che durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti.

Per assicurare la continuità della gestione della Associazione, il Presidente uscente, se non rieletto, partecipa alle riunioni del Comitato Direttivo durante il suo primo anno di esercizio, senza diritto di voto.

Il Comitato elegge tra i suoi membri il Presidente e il Segretario.

Art. 10 – ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo:

1. formula le direttive per i piani dell’attività dell’Associazione e per le iniziative da adottare ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale;

2. approva il programma annuale di attività dell’Associazione e la relativa previsione di spesa;

3. delibera sul consuntivo e sulla relazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio;

4. delibera sull’ammissione dei nuovi associati; sulla determinazione delle quote sociali; sull’ammissione di Soci Onorari;

5. nomina al suo interno il Presidente ed il Segretario;

6. delibera in genere su tutte le questioni inerenti la gestione dell’Associazione.

Il Comitato Direttivo, nel caso in cui venga a conoscenza di atti compiuti da parte di un Socio che contrastino con gli impegni assunti con la propria iscrizione alla Associazione (nell’ambito della sua specifica qualifica societaria) o che comunque possano recare nocumento all’immagine della Associazione stessa, può in relazione alla gravità dei comportamenti in oggetto:

a – formulare un richiamo formale nei confronti del Socio diffidandolo dal proseguire e/o ripetere i comportamenti sottoposti a giudizio;

b – richiedere al Socio di rettificare/smentire pubblicamente dichiarazioni o atti da lui intrapresi;

c – deferire il Socio al Collegio dei Probiviri.

Il Comitato Direttivo può delegare proprie attribuzioni al Presidente e al Segretario; non possono tuttavia essere delegate le attribuzioni di cui al 2° e al 3° punto, nonché le attribuzioni riguardanti i punti a, b e c.

Le riunioni del Comitato sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal membro più anziano di età, le riunioni sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti: in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

I verbali di ogni adunanza del Comitato debbono essere approvati dal Comitato stesso e trascritti in apposito libro firmato da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.

Art. 11 – RAPPRESENTANZA

La rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spettano al Presidente.

Art. 12 – IL PRESIDENTE

Il presidente sovraintende all’attività sociale dando esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo e compiendo tutti gli atti che rientrano nell’ordinaria amministrazione.

Art. 13 – IL SEGRETARIO

Il Segretario ha il compito di assicurare la continuità operativa dell’Associazione predisponendo e curando lo svolgimento dei programmi, il coordinamento delle iniziative e l’attuazione delle deliberazioni degli organi deliberanti.

Art. 14 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio sociale decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine dell’esercizio deve essere compilato, a cura del Comitato Direttivo, il conto consuntivo della gestione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

Art 15 – COMMISSIONE SCIENTIFICA E DIDATTICA

La Commissione Scientifica e Didattica è formata da 3 Soci Didatti, nominati dal Presidente su designazione dell’Assemblea dei Didatti. La Commissione Scientifica e Didattica esprime ove richiesto dallo Statuto, o, ove richiesto con decisione dall’Assemblea dei Didatti, la valutazione preliminare istruttoria degli atti sui quali dovrà poi decidere l’Assemblea dei Didatti. Il parere motivato della Commissione Scientifica e Didattica non è vincolante per le successive decisioni.

La Commissione Scientifica e Didattica raccoglie dalla Segreteria della Società le informazioni necessarie a verificare l’effettivo mantenimento della qualifica di Socio Didatta; in caso di rilevato inadempimento di tali obblighi, ne fa relazione all’Assemblea dei Didatti per le opportune azioni.

Art. 16 – ASSEMBLEA DEI SOCI DIDATTI

a) L’Assemblea è costituita dai Soci Didatti e dai membri del Comitato Direttivo in regola con il pagamento delle quote sociali;

b) L’Assemblea dei Soci Didatti si riunisce in via ordinaria in occasione dell’Assemblea dei Soci ed ogni qualvolta il Comitato Direttivo o la Commissione Scientifico Didattica ne ravvisino la necessità o almeno un terzo dei Soci Didatti ne faccia richiesta;

c) Ogni Socio Didatta ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro Socio Didatta che parimenti sia in grado di parteciparvi;

d) L’Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal membro più anziano per età; il verbale è redatto dal Segretario del Comitato Direttivo su apposito registro o da un membro della CSD in sua assenza;

e) L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti ;

f) L’Assemblea ratifica l’accoglimento delle domande a Socio Didatta che sono state precedentemente valutate positivamente dalla CSD secondo le modalità indicate dall’art. 3 d);

g) L’Assemblea delibera su quanto di sua competenza vale a dire la promozione ed il miglioramento di qualità dell’attività scientifica e culturale della Società. A tale scopo promuove il confronto sulla didattica tra le varie scuole e favorisce l’elaborazione di Linee Guida a garanzia della qualità della formazione; promuove progetti di ricerca nell’ambito del cognitivismo clinico e diffonde i lavori scientifici più significativi; supervisiona e garantisce la qualità dell’attività editoriale e culturale della Società. Per svolgere più efficacemente tali compiti può articolarsi in gruppi di lavoro operativi cui l’Assemblea stessa può delegare esplicitamente dei compiti specifici anche per l’aspetto decisionale.

Art. 17 – RIELEGGIBILITÀ

Le cariche sociali non possono essere rinnovate per più di due esercizi consecutivi.

Art. 18 – SEZIONI REGIONALI

È contemplata la possibilità di fondazione di Sezioni Regionali della SITCC che siano composte da almeno 5 Soci di cui almeno 2 che abbiamo completato il Training.

Le proposte di costituzione di Sezioni Regionali devono essere approvate dal Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo, su richiesta dei promotori, convoca la prima Assemblea Regionale che eleggerà un Comitato Direttivo Regionale secondo le procedure stabilite dagli appositi articoli.

Affinché la Sezione risulti regolarmente costituita il Rappresentante Regionale dovrà inviare al Comitato Direttivo Nazionale: il programma di attività della Sezione secondo quanto deliberato dalla Assemblea Regionale stessa, il bilancio preventivo per il primo anno di attività.

Le Sezioni Regionali si impegnano a sottoporre all’approvazione del Comitato Direttivo ogni iniziativa che non sia rivolta esclusivamente ai propri associati.

Ogni Sezione Regionale è articolata in:

1. Assemblea Regionale;

2. Comitato Direttivo Regionale;

3. Rappresentante Regionale;

L’Assemblea Regionale è convocata dal Rappresentante Regionale almeno una volta l’anno e ogni qualvolta il Comitato Direttivo Regionale lo ritenga necessario o almeno il 20% dei soci della Sezione ne avanzi richiesta al Rappresentante Regionale.

Le convocazioni vengono fatte a mezza lettera (o tramite la Newsletter della Società) inviata almeno 15 giorni prima della data della riunione e devono recare l’ordine del giorno della medesima. L’Assemblea si considera regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei presenti.

Sono funzioni dell’Assemblea:

1) deliberare sulle linee generali di attività della Sezione Regionale e sulla struttura del conto preventivo per l’anno successivo;

2) eleggere il Comitato Direttivo Regionale con votazione diretta dei presenti in Assemblea: ciascun socio può essere latore di due deleghe di altri soci della medesima Sezione Regionale che siano parimenti in regola con le quote sociali; nella votazione ciascun socio presente di persona o per delega può esprimere un massimo di due preferenze;

3) approvare il consuntivo annuale della Sezione ed il resoconto della attività del Comitato Direttivo Regionale.

Il Comitato Direttivo Regionale è composto di tre membri eletti dall’Assemblea Regionale secondo le modalità precedentemente stabilite, dura in carica tre anni e si riunisce almeno ogni quattro mesi.

Il primo degli eletti assume la carica di Rappresentante Regionale. I componenti del Comitato Direttivo Regionale non sono eleggibili per più di due volte consecutive; le cariche nel Comitato Direttivo Regionale sono incompatibili con l’appartenenza al Comitato Direttivo Nazionale.

Sono funzioni del Comitato Direttivo Regionale:

1. promuovere ed organizzare le attività della Sezione, attuando le indicazioni programmatiche della Assemblea;

2. formulare il preventivo e il consuntivo;

3. redigere un verbale di ogni riunione inviandone copia al Comitato Direttivo Nazionale ed alla redazione della Newsletter per la pubblicazione di un estratto sulla medesima.

Il Rappresentante Regionale:

1) stabilisce, al momento della sua nomina, la sede della Sezione;

2) rappresenta ufficialmente la Sezione nei confronti degli organi Nazionali della SITCC, e cura la comunicazione tempestiva di ogni iniziativa al Comitato Direttivo Nazionale;

3) convoca e presiede il Comitato Direttivo Regionale;

4) convoca e presiede l’Assemblea Regionale;

5) è responsabile della attuazione delle decisioni della Assemblea e del Comitato Direttivo Regionale.

A ciascuna Sezione Regionale spetta un contributo pari ad una percentuale compresa fra il 50 e il 30 per cento della quota sociale versata da ciascun socio appartenente alla stessa Sezione. Il Comitato Direttivo decide all’inizio di ogni anno la percentuale, inclusa tra il 50 e il 30 per cento, da attribuire a ciascuna Sezione Regionale. Ogni socio ha diritto di chiedere al Comitato Direttivo finanziamenti per attività scientifico-culturali.

Fanno parte di ciascuna Sezione Regionale regolarmente costituita tutti i soci SITCC ivi residenti.

I soci che risiedono in una Regione diversa da quella nella quale operano stabilmente possono optare per quest’ultima, previa comunicazione scritta dell’opzione al Comitato Direttivo Nazionale, al Rappresentante della Regione per la quale si opta e a quello della propria Regione di residenza.

I soci che intendono svolgere attività a nome SITCC in una Regione diversa a quella di loro appartenenza sono tenuti ad informare, con almeno 60 giorni di anticipo, il Comitato Direttivo della Regione ospitante.

Art. 19 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri nominati dall’Assemblea dei Soci su una rosa di nomi proposti dall’Assemblea medesima tramite il Presidente. Ove un membro del Collegio, per giustificati motivi, rinunci alla nomina anche dopo averla accettata, si provvede alla sua sostituzione nelle stesse forme della nomina. L’attività del Collegio è limitata e subordinata alle controversie ad esso sottoposte nelle forme di rito.

L’incarico dei Probiviri ha durata triennale ed è rinnovabile illimitatamente.

L’incarico di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Alle spese relative all’attività del Collegio si provvede con apposita voce del bilancio sociale.

Art. 20 – ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Socio che violi le norme dello Statuto o del Regolamento, che commetta scorrettezze deontologiche o che non ottemperi alle decisioni legittime degli organi sociali o che, ove formalmente richiamato, persista senza giustificazioni nel disattendere gli obblighi assunti con la propria adesione alla Associazione è deferito al Collegio dei Probiviri.

Parimenti può adire tale giudizio un Socio che abbia subìto un torto a causa di decisioni illegittime, ai sensi dello Statuto e del Regolamento, prese dagli organi sociali.

Sono escluse dalla competenze del Collegio le controversie in materia di quote sociali nonché quelle attinenti all’attribuzione delle qualifiche sociali.

La Decisione di adire il Collegio dei Probiviri può essere assunta dal Comitato Direttivo, secondo quanto previsto dall’art. 10, o può essere proposta da un Socio o da un organo societario mediante domanda scritta e motivata al Presidente della Associazione. In quest’ultimo caso il Presidente, entro il termine perentorio di 60 giorni, esperisce quanto è in suo potere per rimuovere il fatto che ha causato la domanda. Trascorso tale termine è obbligato alla immediata trasmissione integrale della domanda al Collegio medesimo, accompagnata da una propria relazione motivata, dandone contestuale notizia a tutte le parti interessate a mezzo lettera raccomandata.

Il Collegio dei Probiviri istruisce la pratica, sente le parti, valuta i mezzi di prova, decide sulla controversia; ove necessario stabilisce con decisione vincolante quali atti e da chi debbano essere compiuti per la salvaguardia dell’immagine e della dignità della Associazione. Qualora le decisioni del Collegio comportino la proposta di radiazione del Socio dalla Associazione, il Collegio provvede alla trasmissione del relativo verbale al Presidente perché provveda ad inserirlo all’o.d.g. della Assemblea dei Soci.

Tutti gli atti del Collegio hanno forma scritta e sono redatti in appositi verbali sottoscritti da tutti i membri; il verbale deve contenere la motivazione della decisione.

Il Collegio dei Probiviri prende le proprie decisioni secondo il diritto e a maggioranza dei suoi membri.

Art. 21 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento della Società è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di due terzi dei Soci. L’Assemblea stessa provvederà alla nomina di uno o più liquidatori che delibereranno in ordine alla devoluzione del patrimonio.

ATTO COSTITUTIVO

Repertorio n. 452010 Raccolta n. 7895

Costituzione di Associazione

Repubblica Italiana

L’anno millenovecentosettantadue, il giorno trenta del mese di Dicembre

30 dicembre 1972

in Roma, Via Barberini, n. 29.

Avanti a me Avv. Arnaldo Vigna Taglianti, coadiutore, giusta delibera consiliare del 13 ottobre 1972 del Dott. Salvatore Albano notaio in Valmontone, con recapito in Roma, Via Barberini, n. 29, iscritto al Collegio Notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattavi dai comparenti e con il mio consenso e d’accordo tra loro.

Sono presenti i Signori:

- Liotti Giovanni, nato a Tripoli il 27 marzo 1945 e domiciliato a Roma, Via Sartorio, 8.

- Giudano Vittorio Filippo, nato a Roma il 14 agosto 1944 e domiciliato a Roma, Via Benedetta, 18.

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono personalmente certo, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) I comparenti costituiscono un’associazione non avente fine di lucro, denominata “Società Italiana di Terapia del Comportamento” (“Italian Association Of The Behavioural Therapy”), con sede a Roma attualmente presso l’Istituto di Psichiatria in Viale dell’Università, n. 30.

Art. 2) L’associazione ha lo scopo di applicare, diffondere e tutelare i principi e le tecniche della Terapia del Comportamento.

Art. 3) Per quanto riguarda l’organizzazione, la rappresentanza, partecipazione ed iscrizione dei soci, i comparenti dichiarano che l’associazione stessa sarà regolata dallo Statuto composto di n. 16 articoli, che, previa lettura da me notaio datane ai comparenti, che approvano, si allega al presente atto sotto la lettera “A” per farne parte integrante.

Art. 4) L’associazione è amministrata dal Comitato Direttivo, composto di almeno quattro membri, che resta in carica tre anni ed è rieleggibile; il tutto come agli articoli relativi del citato Statuto.

Art. 5) In sede di prima assemblea viene determinato in quattro il numero dei componenti del primo Comitato Direttivo, di cui vengono nominati membri i Signori: Guidano Dott. Vittorio Filippo, Liotti Dott. Giovanni, Tamburello Dott. Antonino, Vella Prof. Gaspare.

Art. 6) La durata dell’associazione è fissata fino al 31 dicembre 2001 ed è rinnovabile.

Art. 7) La rappresentanza legale dell’associazione spetta al Presidente e al Direttore.

Art. 8) Il patrimonio dell’associazione è composto dalle quote di iscrizione e contribuzione dei soci, di privati o di Enti Pubblici, nazionali e internazionali, dai proventi di iniziative sociali e dai beni acquistati con tali entrate.

Art. 9) Per tutto quanto non previsto nell’allegato Statuto, i comparenti si rimettono alle disposizione del Codice Civile in materia.

Art. 10) Le spese del presente atto e conseguenziali tutte sono a carico dell’associazione.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto ai comparenti, i quali lo hanno approvato e confermato.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia consta l’atto di un foglio bollato, di cui occupa due facciate intere e quanto fin qui della terza.

Giovanni Liotti

Vittorio Filippo Guidano

Arnaldo Vigna Taglianti

Registrato a Velletri il 18 Gen 1973

al N. 673 Mod. I Vol. 179